Art. 411 c.c.

Norme applicabili all'amministrazione di sostegno

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388.. (1)(1)

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Note

  1. (1)Comma 1Comma 1 — annotazione ufficialePERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 DA VERIFICARE — testo previgente non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388.. (1) All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 411 c.c. — norme applicabili all’amministrazione di sostegno

COMMA 1 — RINVIO ALLA TUTELA. All’amministratore si applicano, nei limiti della compatibilità, le disposizioni espressamente richiamate sulla tutela. Il rinvio deve essere selettivo e coerente con la struttura meno restrittiva dell’amministrazione di sostegno. COMMA 2 — ULTERIORI RINVII. La norma richiama anche gli artt. 596, 599 e 779 c.c., sempre secondo il criterio di compatibilità. COMMA 3 — DISPOSIZIONI IN FAVORE DELL’AMMINISTRATORE. Sono salvaguardate le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore che appartenga alle categorie familiari o personali espressamente indicate. COMMA 4 — ESTENSIONE DI LIMITAZIONI E DECADENZE. Il giudice può estendere al beneficiario specifici effetti previsti per interdetto o inabilitato soltanto con provvedimento motivato e in considerazione dell’interesse concreto tutelato: non esiste un’automatica equiparazione.

Ratio

Completare la disciplina dell’amministrazione di sostegno senza trasformarla automaticamente in interdizione o tutela, preservandone flessibilità e personalizzazione.

Questioni interpretative

Il rinvio alle norme della tutela è condizionato alla compatibilità. Il corpus segnala una soppressione operata dal D.Lgs. 149/2022 senza riportare il periodo previgente: non va ricostruito per supposizione. NOTA AL COMMA 1. La nota normativa registra una soppressione operata dal D.Lgs. 149/2022. Ogni ricostruzione della versione previgente deve essere effettuata sulla specifica vigenza ufficiale e non dedotta dal testo corrente.

Disposizioni collegate

Artt. 349-353, 374-388, 596, 599, 779 c.c.; artt. 405, 409, 410 e 412 c.c.

Norme collegate

Art. 374 c.c.Autorizzazione del giudice tutelareRinvio compatibile alle regole autorizzative della tutelaArt. 412 c.c.Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudiceNorme applicabili e invalidità degli atti compiuti in violazioneArt. 349 c.c.Giuramento del tutoreCollegamento sistematico alla disposizione espressamente richiamata nel commento.Art. 350 c.c.Incapacità all'ufficio tutelareCollegamento sistematico alla disposizione espressamente richiamata nel commento.Art. 351 c.c.Dispensa dall'ufficio tutelareCollegamento sistematico alla disposizione espressamente richiamata nel commento.Art. 352 c.c.Dispensa su domandaCollegamento sistematico alla disposizione espressamente richiamata nel commento.Art. 353 c.c.Domanda di dispensaCollegamento sistematico alla disposizione espressamente richiamata nel commento.Art. 375 c.c.Collegamento sistematico alla disposizione espressamente richiamata nel commento.Art. 376 c.c.Vendita di beniCollegamento sistematico alla disposizione espressamente richiamata nel commento.Art. 377 c.c.Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoliCollegamento sistematico alla disposizione espressamente richiamata nel commento.Art. 378 c.c.Atti vietati al tutore e al protutoreCollegamento sistematico alla disposizione espressamente richiamata nel commento.Art. 379 c.c.Gratuità della tutelaCollegamento sistematico alla disposizione espressamente richiamata nel commento.Art. 380 c.c.Contabilità dell'amministrazioneCollegamento sistematico alla disposizione espressamente richiamata nel commento.Art. 381 c.c.CauzioneCollegamento sistematico alla disposizione espressamente richiamata nel commento.Art. 382 c.c.Responsabilità del tutore e del protutoreCollegamento sistematico alla disposizione espressamente richiamata nel commento.Art. 383 c.c.Esonero dall'ufficioCollegamento sistematico alla disposizione espressamente richiamata nel commento.Art. 384 c.c.Rimozione e sospensione del tutoreCollegamento sistematico alla disposizione espressamente richiamata nel commento.Art. 385 c.c.Conto finaleCollegamento sistematico alla disposizione espressamente richiamata nel commento.Art. 386 c.c.Approvazione del contoCollegamento sistematico alla disposizione espressamente richiamata nel commento.Art. 387 c.c.Prescrizione delle azioni relative alla tutelaCollegamento sistematico alla disposizione espressamente richiamata nel commento.Art. 388 c.c.Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall'approvazione del contoCollegamento sistematico alla disposizione espressamente richiamata nel commento.Art. 405 c.c.Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicitàCollegamento sistematico alla disposizione espressamente richiamata nel commento.Art. 409 c.c.Effetti dell'amministrazione di sostegnoCollegamento sistematico alla disposizione espressamente richiamata nel commento.Art. 410 c.c.Doveri dell'amministratore di sostegnoCollegamento sistematico alla disposizione espressamente richiamata nel commento.Art. 596 c.c.Incapacità del tutore e del protutoreCollegamento sistematico alla disposizione espressamente richiamata nel commento.Art. 599 c.c.Persone interposteCollegamento sistematico alla disposizione espressamente richiamata nel commento.Art. 779 c.c.Donazione a favore del tutore o protutoreCollegamento sistematico alla disposizione espressamente richiamata nel commento.

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