Art. 405 c.c.

Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione: 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno; 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406. Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione: 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno; 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 405 c.c. — decreto di nomina dell’amministratore di sostegno

COMMA 1 — NOMINA E TERMINE. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo entro sessanta giorni dalla richiesta. COMMA 2 — MINORE NON EMANCIPATO. Il decreto può essere emesso nell’ultimo anno della minore età ma diventa esecutivo al raggiungimento della maggiore età. COMMA 3 — INTERDETTO O INABILITATO. L’efficacia è coordinata con la pubblicazione della sentenza di revoca della precedente misura. COMMA 4 — URGENZA E AMMINISTRATORE PROVVISORIO. Il giudice può adottare anche d’ufficio provvedimenti urgenti per persona e patrimonio e nominare un amministratore provvisorio con poteri specificamente delimitati. COMMA 5 — CONTENUTO NECESSARIO DEL DECRETO. Il decreto deve individualizzare beneficiario, amministratore, durata, oggetto, atti di rappresentanza e assistenza, limiti di spesa e periodicità del rendiconto. La personalizzazione dei poteri è elemento centrale della misura. COMMA 6 — PROROGA. L’incarico a termine può essere prorogato con decreto motivato anche d’ufficio prima della scadenza. COMMI 7-8 — PUBBLICITÀ. Apertura, chiusura e provvedimenti del giudice sono annotati nel registro; apertura e chiusura sono inoltre comunicate allo stato civile, con disciplina specifica della cancellazione per gli incarichi a termine.

Ratio

Personalizzare la protezione attraverso un decreto che definisce puntualmente poteri dell’amministratore e spazi di autonomia del beneficiario.

Questioni interpretative

L’elencazione del decreto non è meramente formale: delimita i poteri rappresentativi e assistenziali. La misura può essere a tempo determinato o indeterminato ed è modificabile secondo l’evoluzione delle esigenze.

Disposizioni collegate

Artt. 404, 406-409 e 413 c.c.

Norme collegate

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