Art. 404 c.c.

Amministrazione di sostegno

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 404 c.c. — presupposti dell’amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno è destinata alla persona che, per infermità o menomazione fisica o psichica, sia impossibilitata anche solo parzialmente o temporaneamente a provvedere ai propri interessi. Il modello è costruito sulla proporzionalità della protezione: non richiede una totale incapacità e consente di calibrare l’intervento sui bisogni effettivi della persona. Competente è il giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio.

Ratio

Offrire una misura flessibile di protezione che limiti l’autonomia soltanto nella misura necessaria rispetto alle concrete difficoltà del beneficiario.

Questioni interpretative

L’impossibilità può essere parziale o temporanea; la misura non discende automaticamente dalla diagnosi, ma dalla concreta incidenza della condizione sulla capacità di curare i propri interessi.

Disposizioni collegate

Artt. 405-413, 414 e 415 c.c.

Norme collegate

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