Art. 415 c.c.

Persone che possono essere inabilitate

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 3(146) AGGIORNAMENTO — comma 3La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. (1)

Fonte ufficiale

Commento

Art. 415 c.c. — presupposti dell’inabilitazione

COMMA 1 — INFERMITÀ NON SUFFICIENTE PER L’INTERDIZIONE. L’inabilitazione può riguardare il maggiorenne infermo di mente quando la gravità non giustifica l’interdizione. COMMA 2 — PRODIGALITÀ E ABUSO ABITUALE. Prodigalità o abuso abituale di alcool o stupefacenti rilevano quando espongono la persona o la famiglia a gravi pregiudizi economici; non basta quindi la mera condotta astrattamente considerata. COMMA 3 — FORMULAZIONE STORICA SU DISABILITÀ SENSORIALI. Il testo conserva categorie storiche riferite a sordità e cecità dalla nascita o prima infanzia. La disposizione richiede una lettura costituzionalmente orientata, individualizzata e non automatica, verificando concretamente la capacità di provvedere ai propri interessi.

Ratio

Prevedere una misura di limitazione meno intensa dell’interdizione quando la vulnerabilità richiede protezione patrimoniale ma non la sostituzione generale della capacità.

Questioni interpretative

L’applicazione richiede concreta verifica del pregiudizio e della necessità della misura; la disciplina va coordinata con l’amministrazione di sostegno e con il principio di proporzionalità.

Disposizioni collegate

Artt. 404, 414, 416-419 c.c.

Norme collegate

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