Art. 414 c.c.

Persone che possono essere interdette

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 414 c.c. — presupposti dell’interdizione

L’interdizione riguarda il maggiore di età o il minore emancipato in condizione di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, ma è pronunciabile soltanto quando necessaria per assicurare adeguata protezione. Il requisito della necessità impone una valutazione concreta e collega l’istituto al sistema delle misure di protezione, nel quale l’amministrazione di sostegno offre una risposta più flessibile quando sufficiente.

Ratio

Riservare l’interdizione ai casi in cui una protezione più intensa sia concretamente necessaria, evitando limitazioni della capacità non proporzionate.

Questioni interpretative

Infermità abituale e incapacità di provvedere ai propri interessi non bastano isolatamente: deve essere verificata anche la necessità dell’interdizione rispetto alle alternative protettive.

Disposizioni collegate

Artt. 404, 413, 415, 418-421 c.c.

Norme collegate

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