Art. 418 c.c.

Poteri dell'autorità giudiziaria

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

Promosso il giudizio d'interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente.

Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria.

Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Promosso il giudizio d'interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente. Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria. Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 418 c.c. — poteri del giudice e passaggio tra misure di protezione

COMMA 1 — DA INTERDIZIONE A INABILITAZIONE. Nel giudizio promosso per interdizione il giudice può dichiarare d’ufficio l’inabilitazione per infermità di mente. COMMA 2 — DA INABILITAZIONE A INTERDIZIONE. Se emergono i presupposti della misura più intensa, il pubblico ministero ne fa richiesta e il tribunale provvede nello stesso giudizio previa istruttoria. COMMA 3 — AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. Quando questa appare più appropriata, il procedimento è trasmesso al giudice tutelare; nel frattempo possono essere adottati i provvedimenti urgenti richiamati dall’art. 405, comma 4. La norma realizza flessibilità e continuità della protezione.

Ratio

Consentire che la protezione finale corrisponda ai bisogni effettivamente accertati, evitando duplicazioni processuali e rigidità tra istituti contigui.

Questioni interpretative

Il passaggio all’amministrazione di sostegno valorizza la misura meno restrittiva adeguata; restano necessarie le garanzie istruttorie e il rispetto delle competenze previste dalla legge.

Disposizioni collegate

Artt. 405, 413-415 e 419 c.c.

Norme collegate

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