Art. 413 c.c.

Revoca dell'amministrazione di sostegno

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 413 c.c. — cessazione e sostituzione nell’amministrazione di sostegno

COMMA 1 — INIZIATIVA. Beneficiario, amministratore, pubblico ministero e soggetti dell’art. 406 possono chiedere cessazione della misura o sostituzione dell’amministratore con istanza motivata. COMMA 2 — CONTRADDITTORIO. L’istanza è comunicata sia al beneficiario sia all’amministratore. COMMA 3 — DECISIONE E ISTRUTTORIA. Il giudice tutelare decide con decreto motivato dopo avere acquisito informazioni e disposto gli opportuni mezzi istruttori. COMMA 4 — INIDONEITÀ DELLA MISURA. Il giudice può cessare l’amministrazione anche d’ufficio quando non assicuri piena tutela. Se occorre interdizione o inabilitazione, informa il pubblico ministero; la cessazione è coordinata con la nuova misura per evitare vuoti di protezione.

Ratio

Adeguare o chiudere la misura quando mutano i bisogni e garantire continuità di protezione se occorre passare a un diverso istituto.

Questioni interpretative

La cessazione per inidoneità non comporta automaticamente interdizione o inabilitazione; il passaggio richiede il relativo procedimento e la norma coordina temporalmente le misure.

Disposizioni collegate

Artt. 404-406, 419 c.c.

Norme collegate

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