Art. 406 c.c.

Soggetti

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 406 c.c. — legittimazione al ricorso

COMMA 1 — LEGITTIMAZIONE. Il ricorso può essere proposto dallo stesso beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, nonché dai soggetti richiamati dall’art. 417 c.c. COMMA 2 — COORDINAMENTO CON INTERDIZIONE E INABILITAZIONE. Se la persona è già interdetta o inabilitata, la richiesta di amministrazione di sostegno deve accompagnare l’istanza di revoca della misura esistente. COMMA 3 — SERVIZI SANITARI E SOCIALI. I responsabili direttamente impegnati nella cura e assistenza, quando conoscano fatti che rendano opportuna la misura, hanno uno specifico dovere di attivazione: ricorso al giudice tutelare oppure segnalazione al pubblico ministero.

Ratio

Favorire l’accesso alla misura e impedire che situazioni di vulnerabilità note ai servizi restino prive di iniziativa protettiva.

Questioni interpretative

La facoltà del beneficiario valorizza autodeterminazione e accessibilità. Per i servizi la norma configura un dovere di ricorso o segnalazione al pubblico ministero, non una mera facoltà.

Disposizioni collegate

Artt. 404, 405, 407 e 417 c.c.

Norme collegate

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