Art. 407 c.c.

Procedimento

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 407 c.c. — procedimento per l’amministrazione di sostegno

COMMA 1 — CONTENUTO DEL RICORSO. Devono essere indicati dati del beneficiario, dimora, ragioni della richiesta e, se conosciuti, riferimenti dei familiari e conviventi. COMMA 2 — ASCOLTO PERSONALE. Il giudice deve sentire personalmente l’interessato, anche recandosi nel luogo in cui si trova, e considerarne bisogni e richieste compatibilmente con le esigenze di protezione. COMMA 3 — ISTRUTTORIA. Il giudice acquisisce informazioni, sente i soggetti indicati dall’art. 406 e può disporre d’ufficio accertamenti medici e ogni altro mezzo utile; la mancata comparizione non impedisce la decisione. COMMA 4 — MODIFICABILITÀ. Il decreto non cristallizza la misura: il giudice può modificarlo o integrarlo in ogni tempo, anche d’ufficio. COMMA 5 — PUBBLICO MINISTERO. Il suo intervento nel procedimento di nomina è necessario.

Ratio

Assicurare una decisione individualizzata, fondata sull’ascolto personale e su un’istruttoria adeguata, adattabile nel tempo.

Questioni interpretative

L’audizione personale è elemento strutturale della misura e serve a far emergere bisogni e richieste del beneficiario; la mancata comparizione degli altri soggetti non impedisce la decisione.

Disposizioni collegate

Artt. 405, 406, 408-410 c.c.

Norme collegate

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