Art. 410 c.c.

Doveri dell'amministratore di sostegno

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 410 c.c. — doveri dell’amministratore di sostegno

COMMA 1 — BISOGNI E ASPIRAZIONI. L’amministratore non sostituisce semplicemente la propria valutazione a quella del beneficiario: deve tenerne presenti bisogni e aspirazioni. COMMA 2 — INFORMAZIONE, DISSENSO E CONTROLLO. Il beneficiario deve essere informato degli atti; il dissenso va portato al giudice tutelare. Contrasti, atti dannosi o negligenze possono determinare l’intervento giudiziale su ricorso dei soggetti legittimati. COMMA 3 — DURATA DELL’INCARICO. Opera normalmente il limite decennale, salvo che l’incarico sia ricoperto dal coniuge, convivente stabile, ascendente o discendente.

Ratio

Trasformare la funzione di amministrazione in assistenza personalizzata e partecipata, soggetta a controllo giudiziale in caso di conflitto o cattiva gestione.

Questioni interpretative

Il dovere di considerare aspirazioni e richieste non coincide con un obbligo di eseguire qualsiasi volontà: l’amministratore deve perseguire l’interesse del beneficiario e attivare il giudice quando il dissenso non è componibile.

Disposizioni collegate

Artt. 405-409, 411 e 412 c.c.

Norme collegate

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