Art. 412 c.c.

Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 412 c.c. — invalidità degli atti nell’amministrazione di sostegno

COMMA 1 — ATTI DELL’AMMINISTRATORE. Sono annullabili gli atti compiuti in violazione della legge oppure eccedendo oggetto dell’incarico o poteri conferiti dal giudice. La legittimazione comprende amministratore, pubblico ministero, beneficiario, eredi e aventi causa. COMMA 2 — ATTI PERSONALI DEL BENEFICIARIO. Sono annullabili anche gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione della legge o dei limiti fissati dal decreto istitutivo. La disposizione riflette la natura individualizzata della misura. COMMA 3 — PRESCRIZIONE. Le azioni si prescrivono in cinque anni, decorrenti dalla cessazione dell’amministrazione di sostegno. Il differimento tutela il beneficiario durante la misura.

Ratio

Rendere effettivi i limiti posti dalla legge e dal decreto di nomina, proteggendo il beneficiario senza trasformare ogni irregolarità in nullità assoluta.

Questioni interpretative

Legittimazione e presupposti variano a seconda che l’atto sia dell’amministratore o del beneficiario; la decorrenza speciale della prescrizione tutela la persona per tutta la durata della misura.

Disposizioni collegate

Artt. 405, 409-411 e 413 c.c.

Norme collegate

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