Art. 409 c.c.

Effetti dell'amministrazione di sostegno

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 409 c.c. — capacità residua del beneficiario

COMMA 1 — CAPACITÀ RESIDUA COME REGOLA. Il beneficiario conserva la capacità di agire per ogni atto non riservato alla rappresentanza esclusiva o all’assistenza necessaria dell’amministratore. La limitazione della capacità è quindi circoscritta dal decreto. COMMA 2 — VITA QUOTIDIANA. Gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana restano sempre nella disponibilità personale del beneficiario. È una manifestazione essenziale del principio di minima limitazione dell’autonomia.

Ratio

Preservare al massimo l’autonomia della persona, limitandola soltanto negli ambiti espressamente individuati dal decreto.

Questioni interpretative

Per stabilire la capacità nel singolo atto occorre leggere il decreto di nomina e le successive modifiche; gli atti della vita quotidiana costituiscono una sfera minima inderogabile di autonomia.

Disposizioni collegate

Artt. 405, 410, 411 e 412 c.c.

Norme collegate

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