Art. 408 c.c.

Scelta dell'amministratore di sostegno

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 408 c.c. — scelta dell’amministratore di sostegno

COMMA 1 — CRITERIO ESCLUSIVO DELLA SCELTA. Cura e interessi del beneficiario governano la designazione. L’interessato può indicare preventivamente il proprio amministratore con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in mancanza o per gravi motivi il giudice sceglie motivatamente, considerando preferenzialmente i soggetti indicati dalla legge senza automatismi. COMMA 2 — REVOCA DELLA DESIGNAZIONE. La designazione preventiva è revocabile nelle medesime forme. COMMA 3 — INCOMPATIBILITÀ. Gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario non possono assumere l’incarico. COMMA 4 — ALTRI SOGGETTI IDONEI ED ENTI. Quando opportuno, il giudice può nominare altra persona idonea o uno dei soggetti collettivi previsti dalla norma, secondo le condizioni stabilite.

Ratio

Porre la persona beneficiaria al centro della scelta, valorizzandone la designazione preventiva e impedendo automatismi familiari contrari al suo interesse.

Questioni interpretative

Le preferenze parentali sono subordinate all’idoneità concreta; la designazione dell’interessato è forte ma non assoluta e può essere superata con motivazione in presenza di gravi motivi.

Disposizioni collegate

Artt. 404-407 e 410 c.c.

Norme collegate

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