Art. 417 c.c.

Istanza d'interdizione o d'inabilitazione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

L'interdizione e l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 2(223) AGGIORNAMENTO — comma 2Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 63, comma 1) che "Al secondo comma dell'articolo 417 del codice civile le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'interdizione e l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

art. 63, comma 1

D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

Fonte ufficiale

Commento

Art. 417 c.c. — legittimazione per interdizione e inabilitazione

COMMA 1 — LEGITTIMATI. L’interdizione e l’inabilitazione possono essere promosse dall’interessato e dagli altri soggetti indicati dalla norma: coniuge, convivente stabile, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, tutore o curatore e pubblico ministero. COMMA 2 — SOGGETTO SOTTO RESPONSABILITÀ GENITORIALE. In questa ipotesi l’iniziativa è riservata al genitore o al pubblico ministero. Il testo va letto con l’aggiornamento terminologico disposto dal D.Lgs. 154/2013: il riferimento vigente è alla responsabilità genitoriale, non alla precedente “patria potestà”.

Ratio

Individuare una cerchia qualificata di soggetti capaci di attivare la protezione, preservando specifiche regole quando opera la responsabilità genitoriale.

Questioni interpretative

Il body del corpus conserva la locuzione storica patria potestà mentre la nota ufficiale documenta la sostituzione con responsabilità genitoriale: non viene quindi registrata come versione corrente senza consolidamento puntuale. NOTA AL COMMA 2. Il corpus di base conserva una formulazione terminologica storica; la nota normativa registra la sostituzione operata dal D.Lgs. 154/2013. La versione corrente non deve quindi essere ricostruita copiando alla cieca il body legacy. VERSIONE CORRENTE VERIFICATA — Il secondo comma è stato consolidato sostituendo esclusivamente la locuzione storica con «responsabilità genitoriale», secondo il D.Lgs. 154/2013, art. 63, comma 1; nessuna data di decorrenza è stata inventata.

Disposizioni collegate

Artt. 406, 414, 415 e 419 c.c.; D.Lgs. 154/2013.

Norme collegate

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