Art. 416 c.c.

Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1(146) AGGIORNAMENTO — comma 1La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore. (1)

Fonte ufficiale

Commento

Art. 416 c.c. — misura nell’ultimo anno di minore età

La norma consente che interdizione o inabilitazione siano pronunciate nell’ultimo anno della minore età, ma ne differisce gli effetti al raggiungimento della maggiore età. In tal modo si evita una soluzione di continuità nella protezione al passaggio dall’età minorile alla maggiore età.

Ratio

Consentire la predisposizione anticipata della misura affinché la protezione divenga efficace senza vuoti al compimento dei diciotto anni.

Questioni interpretative

La pronuncia anticipata non anticipa gli effetti sostanziali, che decorrono dalla maggiore età; va coordinata con la possibilità di amministrazione di sostegno prevista per il minore nell’ultimo anno.

Disposizioni collegate

Artt. 405, 414, 415 e 421 c.c.

Norme collegate

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