Art. 421 c.c.

Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'art. 416. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1(146) AGGIORNAMENTO — comma 1La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'art. 416. (1)

Fonte ufficiale

Commento

Art. 421 c.c. — decorrenza degli effetti

Interdizione e inabilitazione producono effetti dalla pubblicazione della sentenza, salvo la disciplina speciale dell’art. 416 per il minore nell’ultimo anno di età. La regola individua un momento certo dal quale operano le modificazioni della capacità e le correlate conseguenze sugli atti della persona.

Ratio

Assicurare certezza temporale sull’inizio degli effetti delle misure di protezione.

Questioni interpretative

La deroga dell’art. 416 separa il momento della pronuncia da quello dell’efficacia, fissato al raggiungimento della maggiore età.

Disposizioni collegate

Artt. 416, 419, 422-424 c.c.

Norme collegate

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