Art. 424 c.c.

Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.

Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.

Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati. Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio. Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 424 c.c. — tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato

COMMA 1 — RINVIO ALLA DISCIPLINA DI TUTELA E CURATELA. Le norme sulla tutela dei minori si applicano alla tutela degli interdetti; quelle sulla curatela dei minori emancipati alla curatela degli inabilitati. COMMA 2 — INCARICHI PROVVISORI. Il rinvio opera anche per tutore e curatore provvisori nominati ai sensi dell’art. 419 c.c.; per l’interdicendo non è nominato un protutore provvisorio. COMMA 3 — SCELTA DELLA PERSONA. Il giudice tutelare deve preferire la persona concretamente più idonea secondo soggetti e criteri dell’art. 408 c.c. Il baricentro è quindi l’interesse della persona protetta, non un automatismo familiare.

Ratio

Integrare la disciplina di tutela e curatela degli adulti mediante rinvio a modelli già strutturati, mantenendo centralità dell’idoneità dell’incaricato.

Questioni interpretative

Il rinvio non elimina le differenze tra tutela e curatela; per l’interdicendo non è nominato un protutore provvisorio.

Disposizioni collegate

Artt. 348 ss., 390 ss., 408 e 419 c.c.

Norme collegate

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