Art. 425 c.c.

Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal giudice tutelare. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore. (1) (2) (3)(1) (2) (3)

Note

  1. (1)Comma 1(146) AGGIORNAMENTO — comma 1La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"."
  2. (2)Comma 1(321) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
  3. (3)Comma 1(322) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal giudice tutelare. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore. (1) (2) (3)

Fonte ufficiale

Commento

Art. 425 c.c. — impresa commerciale dell’inabilitato

UNICO COMMA — CONTINUAZIONE DELL’IMPRESA. L’inabilitato può continuare l’esercizio dell’impresa commerciale soltanto previa autorizzazione del giudice tutelare. L’autorizzazione può essere condizionata alla nomina di un institore. La disposizione contempera continuità dell’attività economica e protezione patrimoniale.

Ratio

Consentire la prosecuzione dell’impresa quando compatibile con la protezione dell’inabilitato, attraverso controllo giudiziale e possibili presidi organizzativi.

Questioni interpretative

La disposizione riguarda la continuazione dell’impresa e attribuisce al giudice un potere autorizzativo che può essere accompagnato dalla nomina dell’institore.

Disposizioni collegate

Artt. 415, 424 e 427 c.c.

Norme collegate

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