Art. 426 c.c.

Durata dell'ufficio

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 426 c.c. — durata della tutela e della curatela

UNICO COMMA — LIMITE DECENNALE ED ECCEZIONI. La tutela dell’interdetto e la curatela dell’inabilitato non devono normalmente protrarsi a carico della stessa persona oltre dieci anni. Il limite non opera per coniuge, convivente stabile, ascendenti e discendenti, in ragione della particolare relazione personale con il beneficiario.

Ratio

Evitare l’imposizione indefinita dell’ufficio a soggetti estranei ai più stretti rapporti familiari o di convivenza.

Questioni interpretative

Il limite decennale riguarda l’obbligo di continuare nell’incarico e non determina da solo una cessazione automatica priva dei necessari provvedimenti organizzativi.

Disposizioni collegate

Artt. 424 e 429 c.c.

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.