Art. 427 c.c.

Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.

Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d'interdizione.

Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione.

Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore. Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d'interdizione. Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione. Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 427 c.c. — capacità modulata e annullabilità degli atti

COMMA 1 — MODULAZIONE DELLA CAPACITÀ RESIDUA. La sentenza o successivi provvedimenti possono consentire all’interdetto determinati atti di ordinaria amministrazione senza intervento o con assistenza del tutore e all’inabilitato determinati atti straordinari senza curatore. COMMA 2 — ATTI DELL’INTERDETTO. Gli atti successivi alla sentenza sono annullabili su iniziativa dei soggetti indicati; lo stesso vale per gli atti successivi alla nomina del tutore provvisorio se segue l’interdizione. COMMA 3 — ATTI DELL’INABILITATO. Sono annullabili gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza le formalità prescritte dopo la sentenza o, alle condizioni previste, dopo la nomina del curatore provvisorio. COMMA 4 — ATTI ANTERIORI. Per gli atti dell’interdetto anteriori alla sentenza o alla tutela provvisoria opera la disciplina dell’incapacità naturale dell’art. 428 c.c.

Ratio

Personalizzare gli effetti della misura e predisporre un rimedio contro gli atti compiuti oltre i limiti della capacità riconosciuta.

Questioni interpretative

La capacità non è necessariamente uniforme: va letta alla luce della sentenza e dei successivi provvedimenti. Per gli atti anteriori opera il diverso regime dell’incapacità naturale.

Disposizioni collegate

Artt. 419, 421, 424 e 428 c.c.

Norme collegate

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