Art. 428 c.c.

Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.

L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.

Resta salva ogni diversa disposizione di legge. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 4(146) AGGIORNAMENTO — comma 4La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto. Resta salva ogni diversa disposizione di legge. (1)

Fonte ufficiale

Commento

Art. 428 c.c. — incapacità naturale e annullamento degli atti

COMMA 1 — INCAPACITÀ NATURALE E GRAVE PREGIUDIZIO. L’atto di chi, pur non interdetto, era incapace di intendere o di volere al momento del compimento può essere annullato se ne deriva grave pregiudizio all’autore. COMMA 2 — CONTRATTI E MALAFEDE. Per i contratti occorre inoltre che dalle circostanze risulti la malafede dell’altro contraente. La disciplina tutela insieme l’incapace e l’affidamento nei traffici. COMMA 3 — PRESCRIZIONE. L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno del compimento dell’atto o del contratto. COMMA 4 — DISCIPLINE SPECIALI. Restano salve le diverse disposizioni di legge. APPROFONDIMENTO — COMMA 1, INTENSITÀ DELL’INCAPACITÀ. La giurisprudenza di legittimità esclude che sia necessaria una totale privazione delle facoltà intellettive e volitive: può bastare un turbamento psichico che impedisca o ostacoli in modo apprezzabile la formazione di una volontà cosciente e l’autodeterminazione. APPROFONDIMENTO — COMMA 1, DISTINZIONE DA ALTRE FORME DI VULNERABILITÀ. L’incapacità naturale civilistica non coincide automaticamente con la condizione di fragilità che può assumere rilievo in altre fattispecie, come la circonvenzione di incapace. Oggetto e presupposti dell’accertamento restano distinti. APPROFONDIMENTO — EFFETTI DELL’ANNULLAMENTO. L’art. 428 trova applicazione anche ad atti unilaterali come le dimissioni; la giurisprudenza ha specificato, in tale ambito, la decorrenza delle conseguenze risarcitorie.

Ratio

Proteggere l’autore di un atto compiuto in stato di incapacità naturale, bilanciando la tutela con l’affidamento dei terzi nei rapporti contrattuali.

Questioni interpretative

L’incapacità deve sussistere al momento dell’atto e può derivare da qualsiasi causa, anche transitoria. Nei contratti la malafede della controparte è requisito autonomo, desumibile anche da pregiudizio, natura del contratto o altre circostanze. La prova dell’incapacità va riferita al momento dell’atto. Occorre distinguere il requisito del grave pregiudizio previsto per gli atti in generale dalla malafede richiesta dal comma 2 per i contratti, nonché separare l’incapacità naturale da altre condizioni di vulnerabilità tutelate dall’ordinamento.

Disposizioni collegate

Artt. 427, 1425 e 1442 c.c.

Giurisprudenza

Cassazione civile, Sez. L — Sentenza n. 30126del 21/11/2018Decisione chiave

Ai fini dell’incapacità naturale ex art. 428 c.c. non è necessaria la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive: è sufficiente un turbamento psichico idoneo a impedire o ostacolare la formazione di una volontà cosciente e la capacità di autodeterminazione.

Principio rilevante per il comma 1: definisce l’intensità dell’incapacità naturale necessaria per l’annullamento dell’atto.

conforme

Corte Suprema di Cassazione
Cassazione civile, Sez. I — Sentenza n. 10329del 19/05/2016Decisione chiave

L’incapacità naturale richiesta dall’art. 428 c.c. è distinta dalla situazione di fragilità psichica rilevante ai fini della circonvenzione di incapace; il giudicato sull’una non coincide con l’accertamento richiesto per l’altra.

Principio utile a delimitare il presupposto del comma 1 rispetto a fattispecie diverse che tutelano situazioni di vulnerabilità.

distinzione

Corte Suprema di Cassazione
Cassazione civile, Sez. L — Sentenza n. 4232del 13/02/2019

In caso di annullamento ex art. 428 c.c. delle dimissioni rese in stato di incapacità naturale, le conseguenze risarcitorie decorrono dalla domanda giudiziale.

Applicazione dell’art. 428 a un atto unilaterale lavoristico; completa l’analisi degli effetti dell’annullamento.

conforme

Corte Suprema di Cassazione

Norme collegate

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