Art. 429 c.c.

Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero.

Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.

Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero. Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero. Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 429 c.c. — revoca di interdizione e inabilitazione

COMMA 1 — LEGITTIMAZIONE ALLA REVOCA. Quando viene meno la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, la revoca può essere domandata dai soggetti espressamente indicati e dal pubblico ministero. COMMA 2 — VIGILANZA DEL GIUDICE TUTELARE. Il giudice deve verificare la permanenza dei presupposti e, se ritiene cessata la causa, informare il pubblico ministero. COMMA 3 — PASSAGGIO ALL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. Se durante il giudizio emerge l’opportunità di una protezione meno invasiva dopo la revoca, il tribunale trasmette gli atti al giudice tutelare. La disposizione realizza continuità e proporzionalità della protezione.

Ratio

Assicurare che una misura limitativa della capacità non prosegua oltre il tempo necessario e favorire il passaggio a una protezione meno restrittiva quando adeguata.

Questioni interpretative

La cessazione dei presupposti deve essere accertata giudizialmente; l’eventuale amministrazione di sostegno successiva richiede il procedimento davanti al giudice tutelare.

Disposizioni collegate

Artt. 404 ss., 414, 415, 430 e 431 c.c.

Norme collegate

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