Art. 431 c.c.

Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato.

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 2(146) AGGIORNAMENTO — comma 2La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato. Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato. (1)

Fonte ufficiale

Commento

Art. 431 c.c. — effetti della sentenza di revoca

COMMA 1 — EFFICACIA DELLA REVOCA. La sentenza che revoca interdizione o inabilitazione produce effetti dal passaggio in giudicato. COMMA 2 — ATTI COMPIUTI DOPO LA PUBBLICAZIONE. Gli atti successivi alla pubblicazione della sentenza di revoca sono protetti e non possono essere impugnati, salvo che la revoca venga poi esclusa con sentenza passata in giudicato. La norma bilancia recupero dell’autonomia e certezza dei rapporti.

Ratio

Determinare con certezza il momento di cessazione degli effetti della misura e proteggere l’affidamento sugli atti successivi alla pubblicazione della revoca.

Questioni interpretative

Occorre distinguere pubblicazione della sentenza, giudicato ed eventuale successiva esclusione della revoca, perché la norma attribuisce conseguenze differenti a ciascuna fase.

Disposizioni collegate

Artt. 423, 429 e 430 c.c.

Norme collegate

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