Art. 423 c.c.

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Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1(146) AGGIORNAMENTO — comma 1La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita. (1)

Fonte ufficiale

Commento

Art. 423 c.c. — pubblicità di interdizione e inabilitazione

UNICO COMMA — DOPPIO LIVELLO DI PUBBLICITÀ. Il decreto di nomina del tutore o curatore provvisorio e la sentenza di interdizione o inabilitazione sono immediatamente annotati dal cancelliere nell’apposito registro. Entro dieci giorni devono inoltre essere comunicati all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita. La pubblicità assicura conoscibilità della misura e certezza nei rapporti giuridici.

Ratio

Garantire certezza e conoscibilità delle misure che incidono sulla capacità e dei relativi incarichi provvisori.

Questioni interpretative

Gli adempimenti pubblicitari seguono sia la fase provvisoria sia quella definitiva e si coordinano con la pubblicità della successiva revoca prevista dall’art. 430.

Disposizioni collegate

Artt. 419, 421, 422 e 430 c.c.

Norme collegate

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