Art. 422 c.c.

Cessazione del tutore e del curatore provvisorio

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1(146) AGGIORNAMENTO — comma 1La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato. (1)

Fonte ufficiale

Commento

Art. 422 c.c. — cessazione degli incarichi provvisori

La disposizione disciplina la fase successiva al rigetto della domanda. UNICO COMMA — CONTINUITÀ DELLA PROTEZIONE PROVVISORIA. La sentenza che rigetta l’interdizione o l’inabilitazione può mantenere temporaneamente in carica il tutore o il curatore provvisorio fino al passaggio in giudicato. La misura evita un vuoto di protezione nel periodo in cui la decisione non è ancora definitiva.

Ratio

Assicurare continuità protettiva durante il periodo tra rigetto della domanda e formazione del giudicato.

Questioni interpretative

La permanenza nell’ufficio non è automatica: dipende da una specifica disposizione della sentenza e resta temporalmente limitata al giudicato.

Disposizioni collegate

Artt. 419, 421, 423 e 424 c.c.

Norme collegate

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