Art. 419 c.c.

Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.

Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.

Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 3(146) AGGIORNAMENTO — comma 3La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando. Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni. Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando. (1)

Fonte ufficiale

Commento

Art. 419 c.c. — esame personale e provvedimenti provvisori

COMMA 1 — ESAME PERSONALE NECESSARIO. Interdizione e inabilitazione non possono essere pronunciate senza esame dell’interessato: è una garanzia essenziale in un procedimento che incide sulla capacità. COMMA 2 — POTERI ISTRUTTORI. Il giudice può avvalersi di consulente tecnico, disporre mezzi istruttori d’ufficio, interrogare parenti prossimi e assumere informazioni. L’accertamento non è riducibile alla sola diagnosi clinica. COMMA 3 — PROTEZIONE PROVVISORIA. Dopo l’esame, se opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all’interdicendo o un curatore provvisorio all’inabilitando.

Ratio

Fondare la decisione sulla conoscenza diretta della persona e consentire una protezione provvisoria quando l’istruttoria evidenzi esigenze immediate.

Questioni interpretative

La consulenza tecnica integra ma non sostituisce l’esame personale. La nomina provvisoria è eventuale e deve essere giustificata dalle concrete esigenze emerse.

Disposizioni collegate

Artt. 413, 414-418 e 421 c.c.

Norme collegate

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