Art. 430 c.c.

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Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'art. 423. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1(146) AGGIORNAMENTO — comma 1La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'art. 423. (1)

Fonte ufficiale

Commento

Art. 430 c.c. — pubblicità della revoca

UNICO COMMA — PUBBLICITÀ DELLA REVOCA. La sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione è assoggettata alla pubblicità prevista dall’art. 423 c.c. Il rinvio crea simmetria tra pubblicità dell’apertura della misura e pubblicità della sua cessazione.

Ratio

Rendere conoscibile ai terzi la revoca della misura con gli stessi strumenti previsti per la sua instaurazione.

Questioni interpretative

La disposizione è un rinvio formale all’art. 423 e va coordinata con l’art. 431 quanto al diverso momento di efficacia della revoca.

Disposizioni collegate

Artt. 423, 429 e 431 c.c.

Norme collegate

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