Art. 432 c.c.

Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

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Dispositivo — testo vigente

L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo.

Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo precedente.

Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 3(146) AGGIORNAMENTO — comma 3La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo. Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo precedente. Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato. (1)

Fonte ufficiale

Commento

Art. 432 c.c. — inabilitazione nel giudizio di revoca

COMMA 1 — GRADAZIONE DELLA PROTEZIONE. Nel giudizio di revoca dell’interdizione, il giudice può sostituire alla misura più intensa l’inabilitazione se la persona non ha ancora riacquistato piena capacità. COMMA 2 — COORDINAMENTO CON L’ART. 431. Opera anche qui la tutela degli atti compiuti nel periodo successivo alla pubblicazione della sentenza di revoca. COMMA 3 — ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE. Gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti dopo la pubblicazione della revoca sono protetti, salvo che la revoca venga poi esclusa con sentenza passata in giudicato.

Ratio

Evitare il passaggio brusco dall’interdizione alla piena capacità quando permane un bisogno di protezione meno intenso.

Questioni interpretative

La revoca dell’interdizione e la contestuale inabilitazione richiedono una valutazione attuale delle condizioni della persona; il richiamo all’art. 431 coordina il regime temporale degli effetti.

Disposizioni collegate

Artt. 415, 429 e 431 c.c.

Norme collegate

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