Art. 433 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XIII — Degli alimenti

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Persone obbligate.

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 2(216) AGGIORNAMENTO — comma 2La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Persone obbligate. All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. (1)

Fonte ufficiale

Commento

Art. 433 c.c. — ordine degli obbligati agli alimenti

La norma stabilisce l’ordine legale degli obbligati agli alimenti. La sequenza non è una mera enumerazione: individua una priorità tra categorie. N. 1 — CONIUGE. È il primo soggetto chiamato. N. 2 — FIGLI E DISCENDENTI. Sono chiamati i figli, anche adottivi, e in loro mancanza i discendenti prossimi. N. 3 — GENITORI, ASCENDENTI E ADOTTANTI. Seguono genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi; sono espressamente contemplati gli adottanti. NN. 4-5 — AFFINI. Seguono generi e nuore, quindi suocero e suocera, nei limiti anche dell’art. 434 c.c. N. 6 — FRATELLI E SORELLE. Chiudono l’ordine i germani e gli unilaterali, con precedenza dei primi. Il passaggio da un grado al successivo va coordinato con l’art. 441 c.c.

Ratio

Individuare secondo prossimità familiare e solidarietà l’ordine dei soggetti chiamati a sostenere chi versa nello stato di bisogno previsto dalla legge.

Questioni interpretative

Il grado posteriore è chiamato quando quello anteriore manca o non è in grado di sostenere integralmente l’onere; il concorso nello stesso grado è regolato dall’art. 441.

Disposizioni collegate

Artt. 434, 436, 438 e 441 c.c.; L. 219/2012.

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.