Art. 438 c.c.

Misura degli alimenti

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XIII — Degli alimenti

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Dispositivo — testo vigente

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.

Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale. Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 438 c.c. — presupposti e misura degli alimenti

COMMA 1 — PRESUPPOSTI. Gli alimenti spettano soltanto a chi si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. I due elementi delimitano il diritto e richiedono una valutazione concreta. COMMA 2 — QUANTIFICAZIONE. La misura deriva dal bilanciamento tra bisogno dell’alimentando e condizioni economiche dell’obbligato. Il limite è quanto necessario alla vita, tenendo conto della posizione sociale del beneficiario. COMMA 3 — DONATARIO. Per il donatario opera un limite ulteriore: l’obbligazione non può superare il valore della donazione ancora esistente nel suo patrimonio. La regola si coordina con la precedenza prevista dall’art. 437 c.c.

Ratio

Garantire i mezzi essenziali a chi non può provvedere a sé, distribuendo l’onere secondo bisogno e capacità economica.

Questioni interpretative

Lo stato di bisogno e l’impossibilità di autosostentamento devono essere accertati concretamente; gli alimenti si distinguono dal più ampio mantenimento e sono soggetti a variazione al mutare delle condizioni.

Disposizioni collegate

Artt. 433, 437, 439 e 440 c.c.

Norme collegate

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