Art. 440 c.c.

Cessazione, riduzione e aumento

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XIII — Degli alimenti

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Dispositivo — testo vigente

Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato.

Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non può liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato. Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non può liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 440 c.c. — revisione e cessazione degli alimenti

COMMA 1 — SOPRAVVENIENZE. Dopo l’assegnazione, il mutamento delle condizioni economiche dell’obbligato o dell’alimentando consente al giudice di disporre cessazione, riduzione o aumento. La norma contempla anche la riduzione collegata alla condotta disordinata o riprovevole dell’alimentato. COMMA 2 — SOPRAVVENUTA CAPACITÀ DEL GRADO ANTERIORE. Se diviene capace di adempiere un obbligato di grado anteriore, quello di grado posteriore non viene liberato automaticamente: occorre che l’autorità giudiziaria abbia imposto la prestazione al soggetto prioritario. La regola assicura continuità della tutela e si coordina con gli artt. 433 e 441 c.c.

Ratio

Adeguare nel tempo la prestazione alle condizioni effettive delle parti e assicurare il rispetto dell’ordine legale degli obbligati.

Questioni interpretative

Ogni modifica richiede un mutamento rilevante delle circostanze e un nuovo apprezzamento giudiziale; il passaggio tra gradi non opera automaticamente a discapito della continuità della prestazione.

Disposizioni collegate

Artt. 433, 438 e 441 c.c.

Norme collegate

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