Art. 441 c.c.

Concorso di obbligati

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XIII — Degli alimenti

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Dispositivo — testo vigente

Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.

Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche. Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore. Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 441 c.c. — concorso tra obbligati agli alimenti

L’art. 441 disciplina tre ipotesi distinte, corrispondenti ai suoi tre commi. COMMA 1 — CONCORSO TRA OBBLIGATI DELLO STESSO GRADO. Quando più persone sono obbligate nello stesso grado, tutte concorrono alla prestazione, ma non in quote necessariamente uguali: ciascuna contribuisce in proporzione alle proprie condizioni economiche. Il criterio è quindi proporzionale e individualizzato e deve essere coordinato con l’art. 438 c.c., che commisura gli alimenti anche alle condizioni economiche di chi deve somministrarli. COMMA 2 — SUSSIDIARIETÀ DEL GRADO SUCCESSIVO. Se i soggetti collocati in grado anteriore non possono sopportare l’onere, integralmente o in parte, l’obbligazione si trasferisce, per la parte non sostenibile, sui soggetti del grado successivo. La norma rende effettivo l’ordine dell’art. 433 c.c.: il grado successivo interviene in via sussidiaria e nella misura necessaria a colmare l’insufficienza del precedente. COMMA 3 — DISACCORDO TRA COOBBLIGATI. Quando manca accordo sulla misura, sulla ripartizione o sul modo di somministrazione degli alimenti, decide l’autorità giudiziaria secondo le circostanze. La decisione deve tenere insieme bisogno dell’alimentando, capacità economiche dei singoli obbligati, ordine dei gradi e modalità concrete della prestazione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la ripartizione non deve essere eguale ma proporzionata alla capacità economica; se uno solo dei coobbligati possiede capacità sufficiente, l’onere può gravare in tutto o in parte su di lui. È stato inoltre riconosciuto il regresso del coobbligato che abbia sostenuto anche la quota altrui, senza necessità di preventiva diffida.

Ratio

Distribuire l’onere alimentare secondo capacità economica, ordine legale dei gradi e concreta possibilità di contribuzione, assicurando al contempo una decisione giudiziale quando i coobbligati non raggiungono un accordo.

Questioni interpretative

Comma 1: il concorso è proporzionale, non paritario. Comma 2: il grado successivo opera sussidiariamente per l’insufficienza totale o parziale del grado anteriore. Comma 3: il giudice determina misura, distribuzione e modalità della prestazione quando manca accordo. Cass. civ., Sez. I, n. 1767/1986 applica il criterio della capacità economica; Cass. civ., Sez. I, n. 3901/1968 riconosce il regresso tra coobbligati e qualifica come cogente il concorso previsto dall’art. 441.

Disposizioni collegate

Artt. 433, 438, 440, 443, 445 e 446 c.c.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, I civile — sentenza n. 1767del 15/03/1986Decisione chiave

Nel concorso di più obbligati agli alimenti la prestazione non va ripartita in quote uguali, ma in proporzione alla capacità economica di ciascun coobbligato; se uno solo è economicamente capace, l’onere può essere posto in tutto o in parte a suo carico.

Pronuncia direttamente riferita all’art. 441 c.c. sul criterio di ripartizione dell’obbligazione alimentare tra coobbligati dello stesso grado.

conforme

Corte di Cassazione, I civile — sentenza n. 3901del 06/12/1968Decisione chiave

Il coobbligato che abbia provveduto anche per la quota di altro coobbligato può esercitare il regresso senza preventiva diffida; il concorso previsto dall’art. 441 c.c. ha natura cogente.

La decisione chiarisce i rapporti interni tra coobbligati alimentari e il recupero della quota sostenuta per altri.

conforme

Massimario Cassazione

Norme collegate

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