L’art. 441 disciplina tre ipotesi distinte, corrispondenti ai suoi tre commi.
COMMA 1 — CONCORSO TRA OBBLIGATI DELLO STESSO GRADO. Quando più persone sono obbligate nello stesso grado, tutte concorrono alla prestazione, ma non in quote necessariamente uguali: ciascuna contribuisce in proporzione alle proprie condizioni economiche. Il criterio è quindi proporzionale e individualizzato e deve essere coordinato con l’art.
438 c.c., che commisura gli alimenti anche alle condizioni economiche di chi deve somministrarli.
COMMA 2 — SUSSIDIARIETÀ DEL GRADO SUCCESSIVO. Se i soggetti collocati in grado anteriore non possono sopportare l’onere, integralmente o in parte, l’obbligazione si trasferisce, per la parte non sostenibile, sui soggetti del grado successivo. La norma rende effettivo l’ordine dell’art.
433 c.c.: il grado successivo interviene in via sussidiaria e nella misura necessaria a colmare l’insufficienza del precedente.
COMMA 3 — DISACCORDO TRA COOBBLIGATI. Quando manca accordo sulla misura, sulla ripartizione o sul modo di somministrazione degli alimenti, decide l’autorità giudiziaria secondo le circostanze. La decisione deve tenere insieme bisogno dell’alimentando, capacità economiche dei singoli obbligati, ordine dei gradi e modalità concrete della prestazione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la ripartizione non deve essere eguale ma proporzionata alla capacità economica; se uno solo dei coobbligati possiede capacità sufficiente, l’onere può gravare in tutto o in parte su di lui. È stato inoltre riconosciuto il regresso del coobbligato che abbia sostenuto anche la quota altrui, senza necessità di preventiva diffida.
Questioni interpretative
Comma 1: il concorso è proporzionale, non paritario. Comma 2: il grado successivo opera sussidiariamente per l’insufficienza totale o parziale del grado anteriore. Comma 3: il giudice determina misura, distribuzione e modalità della prestazione quando manca accordo. Cass. civ., Sez. I, n. 1767/1986 applica il criterio della capacità economica; Cass. civ., Sez. I, n. 3901/1968 riconosce il regresso tra coobbligati e qualifica come cogente il concorso previsto dall’art. 441.