Art. 445 c.c.

Decorrenza degli alimenti

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XIII — Degli alimenti

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Dispositivo — testo vigente

Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.

Fonte ufficiale

Commento

Decorrenza degli alimenti

UNICO COMMA — DIES A QUO Gli alimenti decorrono dalla domanda giudiziale. La costituzione in mora può anticiparne la decorrenza soltanto quando sia seguita dalla domanda giudiziale entro sei mesi. La disposizione bilancia l’esigenza dell’alimentando con la necessità di rendere certa l’attivazione della pretesa.

Ratio

Individuare con certezza il momento iniziale dell’obbligazione alimentare azionata.

Questioni interpretative

È decisivo distinguere l’esistenza del bisogno dalla decorrenza giudizialmente esigibile degli alimenti secondo la regola speciale dell’articolo.

Disposizioni collegate

Artt. 433, 438, 441, 443 e 446 c.c.

Norme collegate

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