Art. 444 c.c.

Adempimento della prestazione alimentare

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XIII — Degli alimenti

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Dispositivo — testo vigente

L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.

Fonte ufficiale

Commento

Adempimento della prestazione alimentare

UNICO COMMA — IRRIPETIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE ESEGUITA Una volta correttamente prestato l’assegno alimentare secondo le modalità stabilite, l’alimentando non può pretenderlo nuovamente in ragione dell’uso che ne abbia fatto. La regola tutela la definitività dell’adempimento regolare.

Ratio

Impedire la duplicazione della prestazione alimentare già correttamente adempiuta.

Questioni interpretative

La norma presuppone un adempimento conforme alle modalità dovute; non disciplina invece eventuali contestazioni sull’esattezza o completezza della prestazione.

Disposizioni collegate

Artt. 438, 443 e 445 c.c.

Norme collegate

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