Art. 442 c.c.

Concorso di aventi diritto

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XIII — Degli alimenti

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Dispositivo — testo vigente

Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in gradò di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria da' i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in gradò di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria da' i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.

Fonte ufficiale

Commento

Concorso di aventi diritto agli alimenti

UNICO COMMA — CONCORSO TRA PIÙ AVENTI DIRITTO La norma disciplina l’insufficienza delle risorse dell’obbligato rispetto a più pretese alimentari concorrenti. La decisione giudiziale non segue un automatismo meramente cronologico: deve ponderare prossimità della parentela, bisogni rispettivi e possibilità per ciascun avente diritto di rivolgersi a obbligati di grado ulteriore.

Ratio

Assicurare una distribuzione giudiziale equilibrata delle risorse insufficienti dell’obbligato.

Questioni interpretative

La valutazione è comparativa e concreta; il bisogno di ciascun alimentando va coordinato con la struttura graduata degli obblighi alimentari.

Disposizioni collegate

Artt. 433, 438, 441 e 443 c.c.

Norme collegate

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