Art. 437 c.c.

Obbligo del donatario

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XIII — Degli alimenti

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Dispositivo — testo vigente

Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 437 c.c. — obbligo alimentare del donatario

Il donatario è chiamato a prestare gli alimenti al donante con precedenza rispetto agli altri obbligati, salvo le donazioni fatte in riguardo di matrimonio e quelle rimuneratorie. La disposizione fonda un dovere di solidarietà sul vantaggio patrimoniale ricevuto e lo coordina con il limite quantitativo previsto dall’art. 438.

Ratio

Far gravare prioritariamente l’assistenza del donante in stato di bisogno su chi abbia beneficiato della sua liberalità, entro i limiti stabiliti dalla legge.

Questioni interpretative

La priorità del donatario opera rispetto agli obbligati familiari ma incontra le eccezioni espressamente previste e il limite del valore della donazione ancora esistente nel patrimonio.

Disposizioni collegate

Artt. 433 e 438 c.c.

Norme collegate

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