Art. 436 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XIII — Degli alimenti

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Dispositivo — testo vigente

Obbligo tra adottante e adottato.

Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori... di lui.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Commento

Art. 436 c.c. — obbligo alimentare tra adottante e adottato

La disposizione regola la posizione dell’adottante nell’obbligazione alimentare verso il figlio adottivo, collocandola nel sistema delle priorità tra obbligati. Il testo presente nel corpus contiene una formulazione apparentemente incompleta e non viene pertanto assunto come versione corrente finché non sia verificato integralmente sulla fonte ufficiale.

Ratio

Coordinare il rapporto adottivo con il sistema legale di solidarietà alimentare e con l’ordine degli obbligati.

Questioni interpretative

Il body contiene ellissi testuali (“genitori... di lui”): per evitare di certificare una versione mutila non viene creata una versione normativa corrente.

Disposizioni collegate

Artt. 433, 438 e 441 c.c.

Norme collegate

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