Art. 435 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XIII — Degli alimenti

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente del comma 1: “Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell'alimentando.”

    Testo previgente

    Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell'alimentando.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell'alimentando.

Abrogazione dell’art. 435 c.c.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Art. 435 c.c. — disposizione abrogata

L’art. 435 è stato abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il corpus conserva il testo previgente, che poneva a carico del figlio naturale un obbligo alimentare verso il genitore con collocazione successiva rispetto a genitori e ascendenti legittimi dell’alimentando. La disposizione appartiene al precedente assetto della filiazione ed è oggi priva di efficacia.

Ratio

Documentare l’evoluzione storica del sistema alimentare e il superamento delle distinzioni proprie del precedente regime della filiazione.

Questioni interpretative

Il testo è esclusivamente storico e non può essere utilizzato come disciplina vigente. L’abrogazione del 1975 va letta nel processo di riforma del diritto di famiglia.

Disposizioni collegate

L. 151/1975; artt. 433 e 438 c.c.

Norme collegate

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