Art. 434 c.c.

Cessazione dell'obbligo tra affini

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XIII — Degli alimenti

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Dispositivo — testo vigente

L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano: 1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze; 2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano: 1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze; 2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 434 c.c. — cessazione dell’obbligo alimentare tra affini

La norma individua due autonome cause di cessazione dell’obbligazione alimentare fondata sull’affinità. N. 1 — NUOVE NOZZE DELL’AVENTE DIRITTO. Il nuovo matrimonio determina la cessazione dell’obbligo tra suoceri e generi o nuore. N. 2 — CESSAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE CHE FONDA L’AFFINITÀ. La cessazione opera quando siano morti il coniuge da cui deriva l’affinità, i figli nati dall’unione e i loro discendenti. La disposizione va coordinata con l’ordine generale dell’art. 433 c.c. e con i criteri di bisogno dell’art. 438 c.c.

Ratio

Collegare la persistenza dell’obbligo alimentare tra affini alla permanenza dei rapporti familiari che ne costituiscono il fondamento.

Questioni interpretative

Le cause di cessazione sono specifiche e vanno coordinate con l’ordine generale degli obbligati dell’art. 433 e con l’accertamento dello stato di bisogno.

Disposizioni collegate

Artt. 433, 438 e 440 c.c.

Norme collegate

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