Art. 596 c.c.

Incapacità del tutore e del protutore

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.

Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore. Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 596 c.c.

COMMA 1 — TUTORE E PROTUTORE Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela a favore del tutore nel periodo individuato dalla norma; la regola si estende al protutore quando sostituisce il tutore. La previsione mira a neutralizzare il rischio di influenza derivante dalla posizione fiduciaria. COMMA 2 — ECCEZIONE FAMILIARE La nullità non opera quando tutore o protutore appartengono alle categorie familiari espressamente indicate.

Ratio

Prevenire condizionamenti testamentari derivanti dalla relazione di tutela, salvaguardando le eccezioni familiari previste dalla legge.

Questioni interpretative

Sono determinanti periodo della tutela, approvazione del conto, estinzione dell’azione e rapporto familiare con il testatore.

Disposizioni collegate

Artt. 357, 385 e 599 c.c.

Norme collegate

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