Art. 385 c.c.

Conto finale

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 385 c.c. — conto finale

COMMA 1 — CONSEGNA E CONTO FINALE. Alla cessazione dalle funzioni il tutore deve consegnare immediatamente i beni e presentare entro due mesi il conto finale al giudice tutelare. Il giudice può concedere una proroga. I due obblighi sono distinti: la consegna tutela la continuità nella disponibilità dei beni, il rendiconto consente il controllo conclusivo della gestione.

Ratio

Assicurare continuità nella disponibilità dei beni e una verifica finale completa della gestione del tutore.

Questioni interpretative

Consegna e rendiconto sono obblighi distinti; la proroga riguarda il termine del conto e deve essere concessa dal giudice.

Disposizioni collegate

Artt. 380, 386, 387 e 389 c.c.

Norme collegate

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