Art. 387 c.c.

Prescrizione delle azioni relative alla tutela

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso. Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 387 c.c. — prescrizione delle azioni relative alla tutela

COMMA 1 — PRESCRIZIONE QUINQUENNALE. Le azioni reciproche tra minore e tutore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni. La decorrenza è normalmente collegata alla maggiore età o alla morte del minore; se il tutore cessa prima e presenta il conto, decorre dal provvedimento del giudice tutelare sul conto. APPROFONDIMENTO — DECORRENZA DIFFERENZIATA. Il sistema evita che il termine decorra durante una fase in cui il rapporto tutelare non è ancora definitivamente rendicontato nei casi espressamente previsti. COMMA 2 — RESIDUO DEL CONTO DEFINITIVO. La prescrizione speciale prevista dal comma 1 non si applica all’azione per il pagamento del residuo risultante dal conto definitivo.

Ratio

Stabilire un termine speciale e una decorrenza collegata alla possibilità effettiva di valutare la gestione tutelare.

Questioni interpretative

È essenziale distinguere le azioni relative alla tutela dal credito per il residuo del conto definitivo, sottratto alla disciplina speciale del secondo comma.

Disposizioni collegate

Artt. 385 e 386 c.c.; disciplina generale della prescrizione.

Norme collegate

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