Art. 388 c.c.

Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela.

La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela. La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 388 c.c. — convenzioni dopo la tutela

COMMA 1 — DIVIETO TEMPORANEO DI CONVENZIONI. Per un anno dall’approvazione del conto della tutela non possono essere concluse convenzioni tra l’ex tutore e il minore divenuto maggiorenne. La norma crea un periodo di protezione successivo alla cessazione del rapporto. COMMA 2 — ANNULLABILITÀ. La convenzione conclusa in violazione della protezione può essere annullata su domanda del minore o dei suoi eredi o aventi causa. La legittimazione conferma la natura protettiva dell’invalidità.

Ratio

Proteggere l’ex minore da accordi prematuri con chi ha appena cessato di amministrarne il patrimonio.

Questioni interpretative

Il dies a quo è l’approvazione del conto; la tutela è affidata all’annullabilità e la legittimazione non comprende l’ex tutore autore della convenzione.

Disposizioni collegate

Artt. 385-387 c.c.

Norme collegate

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