Art. 389 c.c.

Registro delle tutele

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazione nello stato personale o patrimoniale del minore.

Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere da' comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazione nello stato personale o patrimoniale del minore. Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere da' comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 389 c.c. — registro delle tutele

COMMA 1 — REGISTRO DELLE TUTELE. Nel registro sono documentati apertura e chiusura della tutela, nomina, esonero e rimozione di tutore e protutore, risultanze di inventari e rendiconti e gli altri provvedimenti che incidono sullo stato personale o patrimoniale del minore. COMMA 2 — COMUNICAZIONE ALLO STATO CIVILE. Apertura e chiusura devono essere comunicate dal cancelliere entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita. Il sistema realizza pubblicità e tracciabilità della misura.

Ratio

Assicurare pubblicità organizzativa, tracciabilità e coordinamento tra ufficio tutelare e stato civile.

Questioni interpretative

Il registro concentra informazioni personali e patrimoniali della tutela; le annotazioni seguono le forme e i limiti previsti dall’ordinamento.

Disposizioni collegate

Artt. 343, 346, 383-386 c.c.

Norme collegate

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