Art. 384 c.c.

Rimozione e sospensione del tutore

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 384 c.c. — rimozione e sospensione

COMMA 1 — CAUSE DI RIMOZIONE. La rimozione può conseguire a negligenza, abuso dei poteri, inettitudine, sopravvenuta indegnità anche per fatti estranei alla tutela oppure insolvenza. Diversamente dall’esonero, qui rileva l’inadeguatezza del tutore rispetto alla protezione del minore. APPROFONDIMENTO — VALUTAZIONE CONCRETA. Le diverse cause non sono sovrapponibili: negligenza e abuso riguardano l’esercizio dell’ufficio; l’inettitudine investe l’idoneità funzionale; l’immeritevolezza può derivare anche da condotte esterne; l’insolvenza rileva per il rischio patrimoniale. COMMA 2 — CONTRADDITTORIO E SOSPENSIONE URGENTE. Prima della rimozione il tutore deve essere sentito o citato. Nei casi indifferibili il giudice può tuttavia sospenderlo immediatamente dall’esercizio della tutela, preservando l’interesse protetto in attesa della decisione.

Ratio

Proteggere il minore sostituendo il tutore non più affidabile o idoneo, nel rispetto del contraddittorio e con uno strumento urgente di sospensione.

Questioni interpretative

La rimozione è distinta dall’esonero non sanzionatorio; la sospensione presuppone una situazione non dilazionabile e non anticipa automaticamente l’esito finale.

Disposizioni collegate

Artt. 350, 368, 382 e 383 c.c.

Norme collegate

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