Art. 368 c.c.

Omissione della dichiarazione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.

Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto. Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 368 c.c. — omissione della dichiarazione

La norma sanziona severamente la reticenza consapevole del tutore. Se, conoscendo il proprio credito o altra ragione e dopo espressa interpellazione, omette di dichiararla, decade dal relativo diritto. Se invece occulta consapevolmente un proprio debito, può essere rimosso dalla tutela. Le due conseguenze proteggono il minore sia sul piano patrimoniale sia sull’affidabilità dell’organo tutelare.

Ratio

Disincentivare conflitti occulti e condotte infedeli del tutore attraverso conseguenze patrimoniali e, nei casi previsti, personali sull’ufficio.

Questioni interpretative

Sono centrali conoscenza e interpellazione per la decadenza dal credito; l’omessa dichiarazione del debito può fondare la rimozione e richiede valutazione giudiziale.

Disposizioni collegate

Artt. 367 e 384 c.c.

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.