Art. 367 c.c.

Dichiarazione di debiti o crediti del tutore

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo.

Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.

In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo. Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito. In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 367 c.c. — rapporti patrimoniali tra tutore e minore

Il tutore deve dichiarare prima della chiusura dell’inventario ogni debito, credito o altra ragione verso il minore. L’interpellazione è obbligatoria e deve risultare documentalmente nell’inventario o nel verbale di deposito. La norma porta alla luce i rapporti potenzialmente conflittuali fin dall’inizio della gestione e prepara le conseguenze previste dall’art. 368 per omissioni consapevoli.

Ratio

Assicurare trasparenza preventiva sui rapporti economici personali del tutore con il patrimonio amministrato.

Questioni interpretative

La dichiarazione deve essere esatta e tempestiva; rilevano sia posizioni creditorie sia debitorie e altre ragioni patrimoniali.

Disposizioni collegate

Artt. 360, 362-364 e 368 c.c.

Norme collegate

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