Art. 360 c.c.

Funzioni del protutore

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore.

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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