Art. 369 c.c.

Deposito di titoli e valori

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.

Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia. Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 369 c.c. — deposito di titoli e valori

Denaro, titoli al portatore e oggetti preziosi del minore devono essere depositati presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo diversa disposizione giudiziale sulla custodia. Restano nella disponibilità gestionale le somme necessarie alle spese urgenti di mantenimento, educazione e amministrazione. La regola separa la custodia protetta delle risorse dalla liquidità strettamente necessaria alla gestione corrente.

Ratio

Ridurre il rischio di dispersione o uso improprio dei valori del minore mantenendo sufficiente liquidità per esigenze immediate.

Questioni interpretative

La deroga riguarda somme effettivamente occorrenti per spese urgenti; il giudice conserva un potere di diversa regolazione della custodia.

Disposizioni collegate

Artt. 344, 357, 370 e 371 c.c.

Norme collegate

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