Art. 383 c.c.

Esonero dall'ufficio

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 383 c.c. — esonero dall’ufficio

COMMA 1 — ESONERO. Il giudice tutelare può esonerare il tutore quando l’ufficio sia divenuto per lui soverchiamente gravoso e sia disponibile altra persona idonea. L’esonero non presuppone un illecito del tutore e va distinto dalla rimozione disciplinata dall’art. 384 c.c.

Ratio

Evitare che un ufficio divenuto eccessivamente oneroso sia mantenuto a scapito dell’effettività della protezione del minore.

Questioni interpretative

Va distinto dalla dispensa e dalla rimozione: l’esonero non presuppone illecito o inidoneità colpevole.

Disposizioni collegate

Artt. 346, 352, 353 e 384 c.c.

Norme collegate

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